LA PARROCCHIA

La Parrocchia dei SS. Efebo, Fortunato e Massimo, detta brevemente “di S. Eframo”, affidata ai Frati Cappuccini, fu costituita esattamente con decreto dell’arcivescovo di Napoli Card. Alfonso Castaldo, il 15 gennaio 1961.

 

L’accettazione della Parrocchia da parte dei Frati fu allora un atto di coraggio; si era in un  cambio di mentalità inaugurato dall’annuncio del Concilio Ecumenico, la cui celebrazione iniziò l’anno dopo. Fu senz’altro decisiva la tenacia del Cardinale Castaldo, che  si adoperò personalmente presso la Curia Romana, per superare  le difficoltà di ordine giuridico  esistenti; egli voleva i Cappuccini nella cura pastorale di questa erigenda Parrocchia, anche perché così si sarebbe utilizzata  come Chiesa Parrocchiale quella conventuale dei Frati che, senza le proprietà di una parrocchia,  già funzionava bene.

         Qui, qualche anno prima, aveva attirato molto l’attenzione una intraprendenza catechistica di P. Gabriele Russo; col permesso dei Parroci vicini, egli aveva organizzato un Corso Catechistico per i piccoli e offerto ai visitatori una Mostra catechistica  davvero esemplare. Ad inaugurarla era venuto  l’Arcivescovo del tempo Marcello Mimmi; a vedere l’ordine meticoloso e la ricchezza di incentivi che  vi si offrivano, molti sacerdoti del clero napoletano restarono ammirati.

         Il Parroco di S. Maria degli Angeli, Don Pietro Simonetti, nel cui ambito parrocchiale si trovava il Convento, e dal cui territorio in buona parte si sarebbe ritagliato quello dell’erigenda Parrocchia, era favorevole e molto nobilmente incoraggiava la costituzione di una Parrocchia nella Chiesa dei Frati.

         Per passare ai fatti, si ebbe bisogno del permesso della Santa Sede, specificamente di un Rescritto Apostolico della Congregazione dei Religiosi (Prot. 5343/59), che  autorizzava i Frati ad accettare la cura della Parrocchia, e di un altro Rescritto della Congregazione del Concilio (Prot. 2819/60), che dava facoltà all’Arcivescovo di Napoli di affidare la Parrocchia ai Frati Cappuccini della Provincia di Napoli. Le difficoltà che si dovevano superare danno l’idea dell’eccezionalità dell’evento.

Costituzione, personalità giuridica e Convenzione

  La Parrocchia di S. Eframo fu istituita con decreto del Card. Alfonso Castaldo il 15 gennaio 1961.

 L’Arcivescovo di Napoli seguì la prassi  del tempo.

Avuto il benestare della Santa Sede, fece diffondere l’Editto della sua volontà di costituire la Parrocchia (Doc. 5-6); non essendo state presentate difficoltà da parte delle parsone interessate, ne emetteva il decreto di Costituzione (Doc. 7).

         Chiesa parrocchiale doveva essere quella dei Frati Cappuccini, detta di S. Eframo, cui l’Arcivescovo assegnava come titolo quello dei Santi  qui sepolti e venerati: “SS. Efebo, Fortunato e Massimo”.

         Giustificava l’erezione della nuova Parrocchia per la moltitudine dei filiani interessati, per i disagi delle persone anziane, i fanciulli e le persone deboli ad accedere alle Chiese parrocchiali esistenti, ubicate ad una certa distanza.

         Le Parrocchie interessate erano soprattutto quella di S. Maria degli Angeli alle Croci, nel cui ambito territoriale rientrava il Convento e la Chiesa dei Frati, e in parte la Parrocchia del SS. Crocifisso (Santa Rita)

 

         La formula giuridica dell’affidamento della nuova Parrocchia alla Provincia dei Cappuccini di Napoli, secondo la prassi del tempo, era: ad nutum Sanctae Sedis,  cioè secondo il piacimento della Santa Sede.

 

          La consistenza e i confini della nuova Parrocchia risultavano così indicati: “Vico S. Eframo Vecchio: interamente; Piazza S. Eframo Vecchio; Cupa Macedonia: interamente, fino agli scalini per Capodimonte; Cupa S. Eframo: interamente”.

Il numero degli abitanti non era elevato, ma allora c’erano più che accenni di un rilevante incremento demografico in questa parte periferica della Città, come poi effettivamente si è verificato con la costruzione di diversi nuovi Parchi, fino al 1975, quando si è arrestata la costruzione di nuove case a Napoli.

 

Le condizioni dell’una e dell’altra parte venivano  concordate e sottoscritte  in un documento, detto: “Convenzione tra l’Em.mo Signor Cardinale Arcivescovo di Napoli e il Rev.mo Padre Provinciale  dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini”, in data 23 novembre 1960; firmato da P. Francesco Saverio da Brusciano, Ministro Provinciale, e dal Card. Alfonso Castaldo, Arcivescovo di Napoli (Doc. 8).

 

In detta Convenzione, tra l’altro, è deciso:  l’obbligo dei Frati di compiere tutte le funzioni religiose parrocchiali in Chiesa e assolvere i doveri di cura dei filiani (art. 3);  è detto chela Chiesa“conserva tutte le sue prerogative di Chiesa Regolare Conventuale” (art. 4);  il Ministro Provinciale presenterà all’Ordinario un Frate per l’ufficio di Parroco e l’Ordinario, riconosciutolo idoneo, procede alla sua istituzione canonica (art. 8).

 

         Successivamente  i rapporti con la Diocesidi Napoli venivano rinnovati e aggiornati con una nuova Convenzione, il 6 marzo 1988, firmata dal Provinciale P. Luigi Monaco e dal Card. Michele Giordano (Doc 10). E’ il documento tuttora in vigore, compreso in 14 punti.

 

         Questa ultima Convenzione è aggiornata alle norme del nuovo Codice di Diritto Canonico; vuole che l’amministrazione dei beni della Parrocchia sia “totalmente distinta” dall’amministrazione dei beni della comunità religiosa (n. 9); accentua la permanente identità dei religiosi che vi operano affermando: “I  religiosi esprimono la loro realtà carismatica con la testimonianza della loro vita fraterna, restando fedeli allo spirito dell’Ordine Francescano nell’attività pastorale, dando un’attenzione particolare ai poveri e promuovendo attività socio-caritative, curando le vocazioni a beneficio di tuttala Chiesa e del proprio Ordine” (n. 6).

         Un Decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1963 aveva preso atto della costituzione della Parrocchia e riconosceva agli effetti civili  il Decreto istitutivo dell’Ordinario Diocesano del 15 gennaio 1961 (Doc. 9).

Riportiamo gli estremi del Decreto Presidenziale: “Dato a Roma, addì 23 aprile 1963. Fi.to: Segni; Ctr Taviani. Visto Guardasigilli, Fi.to: Bosco. Reg,to alla Corte dei Conti addì 31.5.1963, Reg. N. 170, F. 56. Fi.to: Villa”.  

(a cura di P Romualdo Gambale)